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Sentenza della III^ Sezione della Corte di Appello di Palermo del 26 aprile 2002
(n° 1333/02 Sent.). OMISSIS…
MOTIVAZIONE
Con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sez. VI Penale, in composizione collegiale, in data 4 marzo 1999, Allonato Achille Michele è stato assolto dal reato di cui agli artt. 110 e 628 co. 1 e co. 3 n° 1 c.p., a lui contestato perché, in concorso ed unione con persone allo stato ignote, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo essersi introdotto nell’abitazione di Graziano Antonina e Cracolici Gaetano, minacciava i predetti con una pistola e si impossessava di una somma di denaro dl complessivo ammontare di £. 4.000.000 e di una collana di perle, sottraendoli alle persone offese che li detenevano, in Palermo il 2.8.1997, nonché del reato di cui agli artt. 61 n°2 e 110 c.p., 12 e 14 L. n° 497/74, a lui contestato per avere, al fine di commettere il reato di rapina di cui sopra detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, in Palermo il 2.8.1997, per non avere commesso i fatti, ai sensi dell’art. 530, co. 2 c.p.p.
E’ stata quindi ordinata la immediata liberazione dell’Allonato, se non detenuto per altra causa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo rilevando che successivamente all’emissione della Sentenza di condanna, in data 18 marzo 1999, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo ha trasmesso l’esito di un ulteriore accertamento tecnico di natura dattiloscopia dal quale risulta la conformità tra il frammento di impronta rilevato sul luogo della rapina e l’impronta di Allonato Michele. Assume quindi il Pubblico Ministero che il Perito nominato dal Tribunale ha errato nel valutare “inutilizzabile” il frammento papillare rilevato in data 19.7.1997 dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica e nell’avere individuato soltanto 13 punti di coincidenza. Infatti, rileva ancora il Procuratore della Repubblica, il successivo accertamento effettuato dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, con l’AFIS entrato in funzione presso il GRPS soltanto in data 1.1.1999, ha indicato l’esistenza di ben 22 punti di coincidenza tra ’impronta di Allonato Achille Michele ed il frammento esaminato. Ha chiesto pertanto, previa rinnovazione del dibattimento per l’assunzione di nuova prova, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiararsi ALLONATO Achille Michele colpevole dei reato ascrittigli con conseguente condanna alle pene di legge. Alla prima udienza, dopo che il Consigliere relatore ha esposto i fatti di causa, la Corte ha disposto procedersi, previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, a nuova perizia dattiloscopia i cui esiti sono stati raccolti conclusivamente all’udienza del 15 marzo 2002. All’udienza del 26 aprile 2002 il Procuratore Generale e il difensore dell’imputato hanno concluso come da verbale in atti. La Corte, quindi, si è riunita in Camera di consiglio e ha deliberato la sentenza ed all’esito il Presidente ha letto nella pubblica udienza il dispositivo allegato al verbale.
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Quanto premesso rileva la Corte che l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo non sia meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato. ALLONATO Achille Michele risulta imputato per una rapina commessa in concorso con persone ignote ai danni di due anziani coniugi in data 02/08/1997. All’identificazione dell’ALLONATO si perveniva attraverso l’espletamento di rilievi tecnici da parte da parte del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo che consentivano di evidenziare il frammento di un impronta papillare rinvenuta nel luogo della rapina ritenuta utile per la comparazione e successivamente attribuita, in sede di comparazione, al dito Pollice della mano dx appunto dell’ALLONATO. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale disponeva l’espletamento di una perizia
dattiloscopica volta ad accertare l’utilizzabilità e a verificarne l’identità con le impronte papillari di ALLONATO Achille Michele, già fotosegnalato e conosciuto dalla P.G. per i suoi precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio. La perizia disposta dal Tribunale, acquisita ex Art. 501 c.p.p. al fascicolo del dibattimento, concludeva per la inutilizzabiltà del frammento di impronta papillare evidenziato in data 19/7/1997 dal personale del Gabinetto Polizia scientifica di Palermo sulla base dell’assenza dell’identificazione certa delle caratteristiche generali, da cui iniziare il conteggio dei punti di
identità con l’impronta digitale dell’imputato. Inoltre la perizia giudicava “inutilizzabili” cinque punti caratteristici evidenziati dalla comparazione fra l’impronta dell’ALLONATO e il frammento rilevato, così riducendo il numero dei punti di identità da 18 a 13 sicuramente non sufficienti a formulare un giudizio di identità. Ora all’esito della perizia disposta in questo 2° grado del giudizio e dei chiarimenti tecnici forniti dai redattori della perizia ad avviso della Corte rimane non superata la valutazione di inutilizzabilità del frammento di impronta rilevata sul luogo della rapina e tuttavia il giudizio d’utilizzabilità è propedeutico alla comparazione dell’impronte, come è confermata dalla letteratura scientifica, nel senso che basta il dubbio fondato sulla utilizzabilità del frammento di impronta per rendere inattendibile l’esame successivo
diretta a rilevare le eventuali coincidenze proprio perché mancano le caratteristiche generali. Nel caso in esame i periti nominati in questo grado del giudizio hanno egualmente proceduto al confronto pur in assenza dell’identificazione certa delle caratteristiche generali del frammento d’impronta rilevato sul luogo della rapina. Ma prima di vagliare l’esito dei loro accertamenti va detto a proposito del numero dei punti di coincidenza individuati che il sistema AFIS ha rilevato come si è detto 22 punti di coincidenza. Tuttavia occorre comunque che il dattiloscopista verifichi ogni singolo punto di coincidenza
rilevato dalla macchina e pertanto, ha precisato la Dott. Margherita PLUCHINO sentita nell’udienza del 16/10/2002, rimangono utilizzabili soltanto 18 punti. La certezza dei punti deriva dall’analisi effettuata dal dattiloscopista, perché la macchina dà soltanto un’indicazione.
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I Periti, all’udienza del 12/2/2001, hanno inizialmente dichiarato che il confronto dell’impronta di ALLONATO e il frammento d’impronta prelevato il 19/7/1997 ha permesso di individuare 15 punti positivi e hanno precisato che essi comunque non sono sufficienti per potere dare un giudizio di certezza. Hanno aggiunto di avere rilevato una difformità di 3 punti, poiché non corrispondono all’impronta di ALLONATO. Successivamente i due periti, nuovamente sentiti all’udienza del 15/3/2002, hanno rassegnato
quanto segue:
- di avere prelevato l’impronta all’ALLONATO per sei volte in data 01/12/2000 e di avere constatato che anche quella prelevata dalla Polizia scientifica il 03/03/1980 è uguale a quella da loro prelevata in data 01/12/2000;
- di precisare che le difformità di 2 dei 3 punti indicati con le lettere B e C (“biforcazioni”)sono
da attribuire a variabili temporanee di difficile interpretazione etiopatogenetica e che pertanto le difformità riguardano soltanto questi 2 punti e non anche il punto A definito da loro asola considerato invece coincidente.
Hanno poi aggiunto che qualora si utilizzasse per il confronto l’impronta della Polizia Scientifica del 31/12/1995 il frammento di impronta prelevato sul luogo della rapina non esistono difformità e i punti rilevati uguali sono 20. Osserva quindi immediatamente la Corte che appare imprudente utilizzare quest’ultima per il confronto dal momento che è risultata essere diversa sia da quella rilevata in data 01/12/2000 dai due periti per ben sei volte sull’ALLONATO sia da quella rilevata dalla Polizia Scientifica in data 03/03/1980 e quindi va ritenuta non affidabile, dovendosi ragionare in termini di certezza scientifica e tale impronta ovviamente non dà tale certezza, stante la sua difformità dalle altre due.
Passando dunque alla considerazione che i due periti hanno riscontrato in definitiva 16 punti di coincidenza, e non 15, non può tuttavia pervenirsi a giudizio di certezza dell’appartenenza del frammento di impronta rilevato dalla Polizia Scientifica all’impronta del pollice della mano destra dell’ALLONATO.
Infatti essi hanno chiarito che dal frammento non è possibile stabilire le caratteristiche generali e che l’indagine è stata mirata soltanto alla ricerca dei punti di coincidenza. In realtà, al di là dei punti di coincidenza riscontrati, rimangono quindi forti dubbi sull’utilizzabiltà del frammento perché privo delle caratteristiche generali e pertanto ogni comparazione successiva non potrà mai consentire di pervenire ad un giudizio di certezza sull’appartenenza del frammento di impronta all’ALLONATO. In esito al confronto sono rimasti almeno due punti di difformità e anche ciò rende ancor più incerto la validità del confronto, atteso che per esprimere un giudizio di identità tra il frammento d’impronta e l’impronta di comparazione non deve esserci neanche una sola dissomiglianza che non sia spiegabile tecnicamente e nel caso di specie è risultato ampiamente dimostrato il contrario.
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In assenza di alcun altro elemento di prova idoneo a dimostrare per altre vie in coinvolgimento dell’Allonato nella rapina commessa in danno di Graziano Antonina e di Cracolici Gaetano, l’imputato va pertanto assolto dai reati a lui ascritti essendo insufficiente la prova che egli li abbia commessi.
Dr. Anna Rita Costantino© 1995-2022 - Tutti i Diritti Riservati